Condominio, vendere casa per sfuggire ai debiti non ti salva, il giudice può annullare la vendita: nuova sentenza

Pubblicato il: 15/05/2026

Vendere un immobile per sottrarlo ai creditori non sempre basta a evitare il recupero forzato del debito. Se il trasferimento della proprietà viene effettuato con l'obiettivo di svuotare il patrimonio del debitore, rendendo così più difficile l'esecuzione, il creditore potrà chiedere al giudice di dichiarare inefficace l'atto di vendita nei propri confronti.

È questo il significativo principio ribadito dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 5456 del 9 aprile scorso, che ha accolto l'azione revocatoria proposta da un condominio contro una società proprietaria di un appartamento, gravato da pesanti morosità condominiali. Al di là del suo esito, la vicenda affrontata dalla magistratura capitolina è interessante perché mostra chiaramente come funziona l'azione di cui all'art. 2901 del c.c. e quali sono i presupposti necessari affinché il creditore possa ottenere tutela.

Come risulta dai fatti di causa, il condominio vantava nei confronti della società proprietaria dell'appartamento una lunga serie di crediti derivanti da decreti ingiuntivi, sentenze e condanne alle spese processuali. L'importo complessivo superava la consistente cifra di 160mila euro. In un primo tempo, il condominio aveva già tentato il recupero forzato del credito mediante il pignoramento dell'immobile. Tuttavia, per un vizio procedurale, l'iter di esecuzione forzata si era estinto pochi giorni prima della vendita dell'appartamento a un'altra società.

La società debitrice aveva ceduto l'immobile per un prezzo dichiarato di 135mila euro. Secondo il condominio, però, il valore reale dell'abitazione era molto più elevato e la compravendita era stata conclusa soltanto per sottrarre il bene all'azione dei creditori. Da qui la decisione di agire giudizialmente con l'azione revocatoria, quello specifico strumento che tutela il creditore quando il debitore compie atti di disposizione del proprio patrimonio che mettono a rischio la possibilità di recuperare il credito.

In pratica, il creditore può chiedere al magistrato di dichiarare inefficace nei suoi confronti un atto di vendita, una donazione o qualsiasi altro trasferimento patrimoniale che renda più difficile l'esecuzione forzata.

È fondamentale chiarire che il contratto non viene annullato in senso assoluto. La vendita continua a esistere tra le parti, ma diventa "inopponibile" al creditore che ha ottenuto la revocatoria. Quest'ultimo potrà comunque aggredire il bene come se fosse ancora nel patrimonio del debitore.

Per la revocatoria, il creditore è tenuto a dimostrare alcuni elementi fondamentali. Possiamo sintetizzarli come segue:

  • deve esistere un credito, anche se non ancora definitivamente accertato. Nel caso considerato dal Tribunale di Roma, il credito era addirittura fondato su molteplici titoli esecutivi;
  • va poi dimostrato il cosiddetto eventus damni, cioè il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. E attenzione, perché non serve che il debitore diventi completamente nullatenente: basta che l'atto di vendita renda più difficile o incerta la futura esecuzione forzata;
  • se si tratta di vendita a titolo oneroso, occorre altresì accertare la consapevolezza del danno sia da parte del debitore sia da parte dell'acquirente. In gergo, questo elemento soggettivo viene definito scientia damni.
Come ricorda il Tribunale capitolino richiamando diversi precedenti giurisprudenziali, la Cassazione ha più volte chiarito che tale consapevolezza può essere provata anche tramite presunzioni semplici, cioè attraverso elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

Il giudice romano ha accolto la revocatoria perché, dagli elementi emersi, ha ritenuto evidente la volontà delle società coinvolte di sottrarre il bene alle pretese del condominio creditore. In particolare, uno degli aspetti concreti che hanno spinto al decisivo convincimento riguardava il legame tra venditore e acquirente. Entrambe le società erano infatti riconducibili allo stesso soggetto, avente ruoli gestionali in entrambe. Inoltre, la compagine societaria dell'acquirente era collegata alla famiglia del legale rappresentante della società venditrice. Secondo il giudice, questi rapporti dimostravano che entrambe le parti erano pienamente consapevoli del danno arrecato.

Non solo. A rafforzare tale conclusione la tempistica dell'operazione: la compravendita era, infatti, stata stipulata appena pochi giorni dopo l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare attivata. Centrale, nella decisione, è stato anche il valore reale dell'immobile. Dichiarato nell'atto di compravendita pari a 135mila euro, il prezzo è infatti è stato ritenuto troppo basso: la CTU disposta dal tribunale ha stimato il valore reale dell'appartamento in circa 280mila euro, con una valutazione minima comunque superiore ai 230mila euro. Anche la sproporzione tra il prezzo pattuito e il valore di mercato è stata valutata dal giudice come un forte indizio della natura anomala dell'operazione commerciale.

Infine, la posizione delle società convenute si è ulteriormente aggravata per la mancanza di documentazione bancaria sul pagamento effettivo del corrispettivo per la compravendita. E, come se non bastasse, la società alienante aveva persino rinunciato all'iscrizione dell'ipoteca legale a garanzia del pagamento del prezzo, comportamento ritenuto dal giudice incompatibile con una reale operazione economica tra soggetti indipendenti.

La sentenza richiama un principio consolidato della Suprema Corte: trasformare un bene immobile in denaro può costituire un pregiudizio per il creditore. L'immobile, infatti, è facilmente individuabile e pignorabile. Il denaro, invece, può essere rapidamente disperso o trasferito, rendendo molto più complessa l'esecuzione forzata. Ecco perché anche la semplice sostituzione di un immobile con una somma di denaro può integrare l'eventus damni suddetto.

Accogliendo la domanda dell'attore, il Tribunale di Roma si è così pronunciato:

  • la compravendita dell'appartamento è stata dichiarata inefficace nei confronti del creditore condominiale;
  • il condominio potrà agire esecutivamente sul bene nonostante il trasferimento della proprietà;
  • le società convenute sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di CTU.

Questa pronuncia ha valore generale, perché conferma che i giudici valutano con particolare cautela le vendite immobiliari effettuate da soggetti fortemente indebitati, soprattutto quando emergono collegamenti tra venditore e acquirente, prezzi anomali o dubbi sul reale pagamento del corrispettivo.

Per il creditore, l'azione revocatoria rappresenta uno strumento potenzialmente assai efficace per evitare che il debitore svuoti il proprio patrimonio poco prima dell'esecuzione forzata. Per il debitore, invece, la sentenza ricorda che trasferire un immobile a familiari, società collegate o soggetti compiacenti non garantisce automaticamente la protezione del bene dalle pretese creditorie.


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Pensione anticipata, puoi andare fino a 16 mesi prima o incassare gli arretrati se lavori e sei madre: ecco cosa fare

Pubblicato il: 15/05/2026

Le protagoniste di questa opportunità sono le cosiddette lavoratrici contributive pure, ovvero coloro il cui primo contributo previdenziale è stato versato dopo il 31 dicembre 1995. Per queste donne, il sistema pensionistico italiano prevede una serie di agevolazioni legate alla maternità che si traducono in riduzioni concrete dell'età di accesso alla pensione. Ogni figlio vale 4 mesi di anticipo, fino a un massimo di 16 mesi per chi ha quattro figli o più.
Questo beneficio si può applicare a tre diverse misure pensionistiche:
  • la pensione di vecchiaia contributiva, che richiede 71 anni di età e almeno 5 anni di contributi;
  • la pensione anticipata contributiva, accessibile a 64 anni con almeno 20 anni di contributi e un assegno minimo tra 2,6 e 3 volte l'assegno sociale (soglia variabile in base al numero di figli);
  • la pensione di vecchiaia ordinaria, che scatta a 67 anni con almeno 20 anni di contribuzione e un importo non inferiore all'assegno sociale.

Con il massimo dello sconto applicato, i requisiti anagrafici scendono rispettivamente a 69 anni e 8 mesi, 65 anni e 8 mesi, e 62 anni e 8 mesi. Va tenuto presente, tuttavia, che dal 2027 tutti questi requisiti aumenteranno per effetto dell'adeguamento all'aspettativa di vita: un mese in più nel 2027, tre mesi in più a partire dal 2028. Il tempo stringe, e scegliere con anticipo fa la differenza.
Anticipo o arretrati: due facce della stessa medaglia, ma non identiche
Una volta accertato il diritto allo sconto, la lavoratrice si trova davanti a una scelta concreta: usare i mesi "guadagnati" per uscire prima dal lavoro, oppure aspettare l'età ordinaria e richiedere al momento della domanda una decorrenza retroattiva, incassando fino a 16 mesi di arretrati. A prima vista, la seconda opzione sembra la più conveniente: si lavora fino all'età normale e poi si ottiene un bonus in denaro. Ma la realtà previdenziale è più sottile di così.
Nel sistema contributivo, l'importo della pensione non è calcolato in base all'ultimo stipendio o agli anni di servizio, ma dipende interamente dal montante contributivo accumulato, ovvero dalla somma di tutti i contributi versati nel corso della vita lavorativa, rivalutati nel tempo. Questo montante viene poi trasformato in rendita applicando i coefficienti di trasformazione, che variano in base all'età al momento del pensionamento: più si è giovani, più il coefficiente è penalizzante, perché l'INPS calcola che la pensione dovrà essere erogata per più anni.
Il risultato è chiaro: anticipare l'uscita, anche solo di qualche mese, abbassa il coefficiente e quindi l'assegno mensile, per sempre. Chiedere la decorrenza retroattiva produce esattamente lo stesso effetto: l'assegno viene calcolato con il coefficiente dell'età inferiore, non di quella effettiva alla domanda.
La terza via che in pochi conoscono: coefficienti più favorevoli restando all'età ordinaria
Esiste però una possibilità che molte lavoratrici ignorano e che può rivelarsi la più vantaggiosa in assoluto. Le contributive pure con figli, invece di usare lo sconto per anticipare la pensione o ottenere arretrati, possono scegliere di rinunciarvi e beneficiare di un coefficiente di trasformazione più elevato, come se fossero andate in pensione più tardi di quanto effettivamente abbiano fatto.
In pratica, la regola funziona così:
  • chi ha uno o due figli vede applicarsi il coefficiente corrispondente a un anno in più rispetto alla propria età effettiva;
  • chi ha più di due figli ottiene il coefficiente di due anni in più.

Il risultato concreto è un assegno mensile strutturalmente più alto, che si percepisce per tutti gli anni della pensione. Nessuna legge o sentenza ha finora limitato questa facoltà, che rientra pienamente nel quadro normativo vigente e nella possibilità di scelta garantita alle assicurate.
Come scegliere: la logica finanziaria dietro ogni opzione
Non esiste una risposta uguale per tutte. La decisione migliore dipende dall'aspettativa di vita, dalle esigenze economiche immediate e dal numero di anni di contribuzione già maturati. Chi ha urgenza di smettere di lavorare, per ragioni di salute o familiari, troverà nell'anticipo la soluzione più pratica, accettando consapevolmente un assegno ridotto. Chi invece ha bisogno di liquidità immediata ma può continuare a lavorare, potrebbe essere tentata dagli arretrati. Tuttavia, come spiegato, l'effetto sul calcolo è identico all'uscita anticipata, quindi si ottiene un bonus una tantum pagandolo ogni mese per il resto della vita con una pensione più bassa.
La terza strada – lavorare fino all'età ordinaria e sfruttare il coefficiente più alto – è quella che massimizza l'assegno mensile e conviene a chi ha una prospettiva di vita lunga e non ha urgenza di smettere.
In definitiva, ogni mese anticipato o posticipato nel sistema contributivo ha un peso reale, permanente e non reversibile sull'importo della pensione. Prima di presentare qualsiasi domanda all'INPS, è fortemente consigliato richiedere una simulazione personalizzata che metta a confronto le tre opzioni: solo i numeri reali, calcolati sulla propria situazione contributiva, possono guidare una scelta davvero consapevole.


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Detrazioni fiscali 2026, rischi di perdere i rimborsi per i figli over 30 e i bonus edilizi tagliati: ecco le novità

Pubblicato il: 15/05/2026

Il sistema fiscale italiano sta attraversando una fase di trasformazione profonda, che trova il suo culmine nella stagione dichiarativa del 2026. Non si tratta di interventi frammentari o misure di carattere temporaneo, bensì di una riorganizzazione strutturale del sistema tributario volta a ridefinire il rapporto tra lo Stato e il contribuente. La riforma fiscale ha introdotto un sistema più snello, ma al contempo più selettivo, dove il beneficio derivante dal calo delle aliquote IRPEF viene bilanciato da una revisione delle agevolazioni.

La principale novità consiste nella modifica delle aliquote IRPEF. Questo cambiamento mira a ridurre la pressione fiscale sui redditi medi. Attualmente, per chi percepisce un reddito fino a 28.000 euro, l'aliquota rimane fissata al 23%, con un esborso massimo che non supera i 6.440 euro. Il vero cambiamento, però, riguarda la fascia intermedia. Per i redditi compresi tra i 28.000 e i 50.000 euro, l'aliquota è stata ridotta dal 35% al 33%. Oltre la soglia dei 50.000 euro, il prelievo sale drasticamente al 43%.

Tra gli strumenti volti a ridurre l’impatto della pressione fiscale figurano le agevolazioni per chi produce reddito da lavoro dipendente o da pensione. Nel 2026, il sistema è stato armonizzato per proteggere la cosiddetta no tax area, ovvero quella soglia di reddito entro la quale non sono dovute imposte grazie all'incidenza delle detrazioni base. Per i lavoratori dipendenti con redditi minimi, la detrazione rimane stabile a 1.955 euro, garantendo una protezione fondamentale per i salari più bassi.

Tuttavia, la complessità emerge nel passaggio verso i redditi medi. Tra i 28.000 e i 50.000 euro di guadagno annuo, assistiamo al fenomeno del decalage, ovvero una riduzione progressiva e lineare dello sconto fiscale che tende ad annullarsi al raggiungimento della soglia superiore. Questo meccanismo implica che ogni incremento salariale in questa fascia non solo viene tassato in misura maggiore, ma riduce simultaneamente la quota di detrazione spettante, aumentando di fatto il peso fiscale reale su ogni euro in più guadagnato. Per i pensionati, specialmente quelli che hanno superato i 75 anni, il legislatore ha scelto una linea più morbida, estendendo la protezione della no tax area per preservare il potere d'acquisto della terza età.

Ulteriori cambiamenti anche per il meccanismo dei carichi familiari. Con l'introduzione definitiva dell'Assegno Unico Universale, la classica detrazione per i figli di età inferiore ai 21 anni non rientra più nel Modello 730. Per loro, il sostegno economico dello Stato arriva tramite un bonifico diretto mensile dell'INPS e non più come sconto sulle tasse in sede di dichiarazione. Inoltre, per poter scaricare le spese mediche o scolastiche è essenziale che i figli siano indicati tra i familiari a carico.

Per i figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni rimane attiva la detrazione ordinaria di 950 euro, a patto che non superino determinati limiti di reddito personale. Nello specifico, il limite è fissato a 4.000 euro per chi non ha ancora compiuto 24 anni e scende a poco più di 2.840 euro per chi si trova nella fascia successiva.
La maggiore novità riguarda però gli over 30. Salvo i casi di disabilità, per i figli che hanno superato la soglia dei 30 anni non è più possibile beneficiare della detrazione forfettaria per carichi di famiglia, una scelta normativa volta a incentivare l'indipendenza economica, ma che rappresenta un onere aggiuntivo per i nuclei familiari che ancora sostengono figli impegnati in lunghi percorsi di studi.

Per chi possiede un reddito superiore ai 75.000 euro, è previsto un tetto massimo alle spese detraibili al 19%. Questo limite si basa su un importo fisso che viene moltiplicato per determinati coefficienti legati alla numerosità del nucleo familiare. Un contribuente senza figli, ad esempio, vedrà il proprio massimale di spesa dimezzato, mentre chi ha tre o più figli potrà sfruttare l'intero tetto disponibile. Questo sistema penalizza chiaramente i contribuenti con redditi alti e nuclei familiari ridotti.

Tuttavia, il legislatore ha previsto delle eccezioni fondamentali per tutelare i diritti primari. Rimangono infatti escluse da questo calcolo restrittivo le spese sanitarie, che comprendono farmaci, visite specialistiche e dispositivi medici, così come gli interessi passivi sui mutui per l'acquisto della prima casa e tutte le spese legate alla gestione della disabilità. Queste voci restano pienamente detraibili secondo le regole ordinarie, indipendentemente dal reddito complessivo del dichiarante.

Con riferimento alle ristrutturazioni edilizie, vengono consolidati i bonus, con una distinzione netta basata sulla destinazione dell'immobile. Per l'abitazione principale, il diritto alla detrazione rimane fissato al 50% su un tetto di spesa di 96.000 euro, permettendo di recuperare fino a 48.000 euro nell'arco di un decennio.
La situazione cambia per le seconde case, dove l'aliquota di detrazione scende al 36%. Pur mantenendo lo stesso massimale di 96.000 euro, il risparmio d'imposta totale si riduce a circa 34.000 euro. Questa differenza evidenzia la volontà del legislatore di privilegiare la tutela dell'abitazione principale rispetto agli investimenti immobiliari secondari.

Un aspetto imprescindibile è la tracciabilità dei pagamenti. Quasi tutte le spese che danno diritto a una detrazione del 19% devono essere effettuate tramite strumenti che lascino una traccia digitale, come bonifici, carte di credito o bancomat. Il pagamento in contanti presso un professionista privato, pur in presenza di regolare fattura, comporta la perdita irrimediabile del beneficio fiscale. Le uniche eccezioni riguardano le farmacie e le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Data la complessità delle nuove norme e l'aggressività dei controlli automatizzati, il ricorso alla dichiarazione precompilata è consigliato solo per le situazioni più semplici. Quando il quadro fiscale si arricchisce di bonus edilizi, carichi familiari complessi o redditi elevati, è preferibile rivolgersi a un intermediario abilitato per l'apposizione del visto di conformità. Tale certificazione funge da garanzia, attestando che i dati indicati corrispondono alla documentazione in possesso del contribuente e mettendo quest'ultimo al riparo da sanzioni pecuniarie in caso di future verifiche da parte del Fisco.


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Dipendenti pubblici, in arrivo 209 euro in più al mese e 1.200 euro di arretrati se lavori nella sanità: ecco per chi

Pubblicato il: 15/05/2026

Migliaia di professionisti del settore sanitario, ogni giorno, affrontano lunghi ed estenuanti turni in corsia, tra la pressione dell'emergenza e le responsabilità verso i pazienti. Il dialogo tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Sanità per il triennio 2025-2027 assume un valore fondamentale, puntando a restituire dignità economica a oltre 590mila dipendenti pubblici.

Il nuovo impianto contrattuale poggia su basi finanziarie consistenti, con uno stanziamento che vedrà una crescita progressiva per raggiungere la piena operatività nel 2027. La strategia definita per questo triennio prevede l'allocazione di circa 512 milioni di euro per l'anno in corso, cifra destinata a raddoppiare nel 2026 fino a toccare gli oltre 1,5 miliardi di euro a regime. Questo imponente investimento riflette la necessità di adeguare le retribuzioni dei professionisti sanitari alla mutata realtà economica, garantendo un incremento medio che si attesta sui 209 euro lordi mensili, corrispondente a una rivalutazione del 7,76% rispetto ai precedenti parametri.

L'adeguamento delle buste paga non avverrà in un'unica soluzione, ma seguirà un percorso di crescita programmato durante l'intero periodo di vigenza dell'accordo. A partire dal gennaio 2025 è previsto un primo incremento di 48 euro lordi mensili, che salirà a 97 euro nel 2026 per poi fissarsi sui 145 euro medi nel 2027, calcolati su 13 mensilità. Un elemento di particolare interesse è rappresentato dalla liquidazione degli arretrati maturati, che secondo alcune stime si aggireranno mediamente intorno ai 1.200 euro lordi pro capite.

Uno dei pilastri fondamentali di questa riforma contrattuale è il riconoscimento della specificità professionale, con un occhio di riguardo per le categorie che operano in condizioni di particolare stress o rischio. In quest'ottica, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto stanziamenti mirati, tra cui spiccano i 480 milioni di euro annui destinati esclusivamente all'indennità di specificità infermieristica.

Oltre all’aumento degli stipendi per gli infermieri, il rinnovo si concentra sul miglioramento delle condizioni di chi lavora nelle aree di emergenza e urgenza. Il rinnovo del CCNL 2025-2027 rappresenta un vero e proprio strumento di politica sanitaria volto a contrastare la fuga dei camici. Negli ultimi anni, la carenza di organico e i turni massacranti hanno spinto migliaia di operatori socio-sanitari e tecnici di laboratorio a optare per le cliniche private o per il lavoro interinale, dove le retribuzioni risultano spesso più elevate e i carichi di lavoro più gestibili.
Per rendere più attrattivi i reparti di pronto soccorso, spesso segnati da gravi carenze di organico, sono stati allocati 35 milioni di euro aggiuntivi rispetto alle risorse già previste dai contratti precedenti. Queste somme, insieme ai 193 milioni destinati alla tutela del malato, potrebbero portare gli aumenti reali per alcune figure professionali ben oltre la soglia media dei 209 euro.


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Abbonamento pay tv, non devi più pagare il rinnovo automatico, è nullo senza doppia firma: nuova sentenza di Cassazione

Pubblicato il: 14/05/2026

Garantendo una maggior offerta di intrattenimento e programmi televisivi per tutti i gusti, oggi i canali a pagamento attraggono un'ampia fetta della popolazione italiana. In materia, una recente decisione della Corte di Cassazione potrebbe avere significativi effetti per milioni di consumatori alle prese con contratti di abbonamento, soprattutto nel settore delle pay tv e dei servizi continuativi.

In particolare, con l'ordinanza n. 12153/2026, la magistratura ha offerto un'indicazione che farà giurisprudenza: la clausola di rinnovo automatico inserita in un contratto predisposto unilateralmente dal professionista deve considerarsi inefficace, se a suo tempo il consumatore non l'ha approvata con una firma specifica e separata.

La decisione dei giudici di piazza Cavour affronta un tema frequente e controverso nei rapporti tra utenti e pay-tv. Ci riferiamo ai contratti standardizzati, che prevedono il rinnovo tacito dell'abbonamento salvo disdetta dell'utente. In sostanza, secondo la Cassazione:

  • non basta che il cliente abbia firmato il contratto nel suo complesso o che abbia avuto la possibilità di leggere le condizioni generali;
  • nel caso in cui una clausola sia particolarmente gravosa per il consumatore, la legge richiede una manifestazione di consenso distinta, chiara e consapevole.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un privato aveva stipulato un contratto di abbonamento a una pay tv. La società che erogava il servizio pretendeva da lui il pagamento di oltre mille euro per canoni maturati in un triennio, oltre a interessi di mora e penali collegate alla mancata restituzione della smart card. Essendosi rinnovato automaticamente in assenza di disdetta, secondo l'azienda il contratto andava rispettato. Il consumatore si era però opposto alla validità della clausola di rinnovo tacito, sostenendo di non averla mai approvata espressamente.

Come accennato, la Corte gli ha dato ragione. I giudici hanno ritenuto inefficace la clausola di rinnovo automatico, perché non era stata sottoscritta separatamente rispetto al resto del contratto. Di conseguenza, il rapporto contrattuale doveva considerarsi cessato alla scadenza originaria, con impossibilità per la società di pretendere pagamenti relativi agli anni successivi.

Alla base della decisione vi è il secondo comma dell'art. 1341 del c.c., norma che disciplina le condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da una delle parti. La disposizione stabilisce che alcune clausole considerate particolarmente onerose o, come si dice in gergo, "vessatorie" devono essere approvate specificamente per iscritto. Tra queste – spiega la magistratura – debbono farsi rientrare anche le clausole che prevedono il rinnovo automatico del contratto. La ratio della norma è chiara: evitare che il consumatore accetti inconsapevolmente condizioni sfavorevoli inserite in moduli standard predisposti dal professionista.

Per questo la legge pretende una doppia manifestazione di volontà:

  • una firma generale per aderire al contratto;
  • una firma ulteriore e separata per approvare le clausole vessatorie.
Secondo la Corte, tale requisito non è affatto una semplice formalità burocratica, ma costituisce un vero presidio di tutela della consapevolezza contrattuale.

Interessante notare altresì che, nel contratto di abbonamento contestato, veniva utilizzato un sistema definito opt-out. In pratica, il cliente firmava una dichiarazione generale di accettazione di tutte le condizioni contrattuali e, successivamente, avrebbe dovuto barrare una casella per escludere le clausole indesiderate. Ebbene, questo meccanismo è stato ritenuto contrario alla legge.

Infatti, la Cassazione ha spiegato che il sistema previsto dal Codice civile funziona esattamente al contrario:

  • non deve essere il consumatore a eliminare attivamente le clausole sfavorevoli, ma
  • deve essere il professionista a ottenere un consenso espresso e specifico sulle condizioni più gravose.
Nella pratica, il modello contrattuale utilizzato dalla società aveva "rovesciato" il sistema legale, violando l'art. 1341 c.c. La seconda firma, infatti, non serviva ad approvare le clausole vessatorie, ma soltanto a escludere quelle non gradite dopo una precedente accettazione generalizzata dell'intero contratto. In altre parole, le clausole risultavano automaticamente valide salvo cancellazione da parte del cliente. Per i giudici di legittimità, una simile impostazione è una sorta di escamotage per favorire il rinnovo del contratto, senza però garantire una reale consapevolezza del consumatore.

Uno dei passaggi centrali della decisione riguarda proprio il significato della sottoscrizione specifica, cioè la funzione della firma separata. La Cassazione rimarca che quest'ultima serve ad avvertire e attirare concretamente l'attenzione dell'aderente sulle clausole che possono incidere pesantemente sui suoi diritti, od obblighi economici. Oltre a quelle sul rinnovo automatico, si pensi ad esempio a quelle sulle limitazioni di responsabilità o del diritto di recesso. Non è sufficiente che tali condizioni siano leggibili in un modulo lungo e complesso. Perciò, in mancanza di questo "snodo", la clausola vessatoria deve considerarsi inefficace.

Inoltre, il contraente medio non è sempre in grado di comprendere pienamente tutte le implicazioni di contratti lunghi, tecnici e standardizzati. I giudici richiamano indirettamente il concetto di "razionalità limitata", riconoscendo che una persona comune difficilmente riesce a mantenere alta l'attenzione su ogni singola clausola, contenuta nei moduli predisposti dalle grandi aziende. Ecco perché il legislatore impone obblighi formali più rigorosi al professionista. L'asimmetria informativa tra azienda e consumatore viene compensata soltanto se le clausole più onerose vengono ben evidenziate, per un'eventuale accettazione tramite consenso esplicito. Il suddetto sistema dell'opt-out, invece, rischia di sfruttare proprio la distrazione o la scarsa competenza tecnica dell'utente, trasferendo sul cliente l'onere di individuare e rifiutare le condizioni sfavorevoli.

Ricapitolando, se manca la suddetta doppia firma le conseguenze pratiche possono essere molto importanti, in tutti i casi. Se una clausola di rinnovo automatico non viene approvata specificamente per iscritto:

  • il rinnovo tacito è inefficace;
  • il contratto cessa alla scadenza originaria;
  • il professionista non può pretendere il pagamento dei periodi successivi;
  • decadono anche eventuali interessi, penali o richieste accessorie collegate al rinnovo non valido.
Ecco perché, nel caso deciso dalla Cassazione, è stata respinta la richiesta di pagamento di circa mille euro avanzata dalla società di pay tv. La Corte ribadisce così un principio fondamentale del diritto contrattuale: nei rapporti tra professionista e consumatore, la trasparenza e la consapevolezza del consenso non possono essere sacrificate alla praticità dei moduli standardizzati.

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Conto corrente, possono svuotartelo se lasci la ricevuta del prelievo al bancomat nel cestino: ecco la nuova truffa

Pubblicato il: 14/05/2026

Il fenomeno delle truffe online e bancarie è in forte crescita: secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2024 in Italia sono state oltre 2 milioni le vittime di frodi legate al conto corrente, con perdite complessive superiori ai 970 milioni di euro. Le fasce più colpite non sono solo gli anziani, ma anche i giovani tra i 18 e i 24 anni, spesso esposti a phishing via email, SMS e falsi call center.

Al riguardo si fa notare che la ricevuta emessa dagli ATM include una serie di informazioni apparentemente innocue che, se intercettate da malintenzionati, possono diventare pericolose: data e ora del prelievo, sportello utilizzato, importo prelevato, ultime cifre della carta e saldo residuo.

Proprio questi dettagli possono essere sfruttati per rendere più credibili tentativi di truffa, come finte comunicazioni della banca inviate tramite SMS, email o telefonate, in cui il truffatore si finge un operatore e fa riferimento a movimenti reali per guadagnare fiducia.
Una delle tecniche più recenti consiste nel recuperare le ricevute gettate dagli utenti nei cestini vicino agli sportelli ATM. Il truffatore raccoglie lo scontrino e utilizza i dati presenti per costruire una comunicazione apparentemente autentica, segnalando presunte anomalie sul conto o operazioni sospette.

Una volta ottenuta la fiducia della vittima, spesso grazie alla conoscenza di dettagli reali delle sue operazioni recenti, il criminale invia un messaggio con un link fraudolento. Cliccando su quel collegamento, l’utente può essere indirizzato a siti falsi, progettati per rubare credenziali bancarie e accedere al conto.

Il tema della sicurezza legata alle ricevute degli sportelli ATM non riguarda solo l’Italia, ma è considerato un aspetto rilevante anche a livello internazionale. In diversi Paesi, infatti, gli istituti bancari inseriscono nelle proprie linee guida indicazioni precise sulla gestione degli scontrini rilasciati dopo le operazioni.

Ad esempio, Texas Bank & Trust raccomanda ai clienti di non abbandonare mai le ricevute agli sportelli automatici, perché anche dati apparentemente innocui possono essere sfruttati per furti d’identità o accessi non autorizzati ai conti. In modo simile, HSBC consiglia di portare sempre via lo scontrino dopo ogni operazione e di non lasciarlo nei pressi dell’ATM.

La Federal Trade Commission ha evidenziato come i falsi SMS bancari siano tra le frodi più comuni: messaggi che imitano comunicazioni ufficiali e invitano a cliccare su link, richiamare numeri o confermare operazioni inesistenti. Anche il Federal Bureau of Investigation (F.B.I.) ha lanciato avvisi su schemi come l’“account takeover”, in cui i truffatori si spacciano per assistenza bancaria con l’obiettivo di sottrarre credenziali o denaro.
Nel complesso, queste segnalazioni confermano come la gestione corretta delle ricevute ATM e l’attenzione ai dettagli siano parte integrante delle buone pratiche di sicurezza digitale e finanziaria, soprattutto per prevenire tentativi di phishing e frodi sempre più sofisticate.

Per difendersi da questo tipo di truffa, la misura più semplice è evitare di stampare la ricevuta, oppure conservarla con attenzione e distruggerla prima di gettarla via. È, inoltre, importante non lasciare mai lo scontrino nei pressi dell’ATM e verificare sempre la corretta chiusura della sessione dopo il prelievo.

In materia di truffe bancarie si rammenta come l'Avvocato generale della Corte di giustizia UE ha affermato che la banca non può rifiutarsi di rimborsare immediatamente il cliente, vittima di un'operazione non autorizzata. E non può farlo neanche quando l'episodio sia avvenuto a causa di una condotta negligente della stessa vittima.

La sua posizione è contenuta e dettagliata nelle conclusioni presentate il 5 marzo scorso, nella causa C-70/25, relativa a una controversia nata in Polonia a seguito di una truffa online con falso link bancario. La risposta indicata dall'Avvocato generale è netta. L'art. 73 della direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD2 – direttiva 2015/2366) stabilisce, in caso di operazione di pagamento non autorizzata – e segnalata dal cliente – un obbligo preciso a carico della banca. Quest'ultima deve rimborsare subito l'importo sottratto con il phishing, in modo da preservare il cliente da conseguenze finanziarie improvvise, come l'impossibilità di pagare bollette o rate del mutuo.

Non solo. Secondo l'interpretazione dell'Avvocato generale, gli Stati membri – Italia compresa – non possono introdurre deroghe che, con norme interne, consentano alle banche di rinviare o bloccare il rimborso. In concreto, l'eventuale negligenza (anche grave) del cliente non può essere utilizzata come motivo per negare immediatamente la restituzione del denaro.

C'è una sola situazione in cui il rimborso può essere sospeso. Ciò avviene quando la banca ha motivi ragionevoli per sospettare che il cliente stesso stia commettendo una frode. In tali circostanze, l'istituto di credito deve comunque seguire una procedura precisa: il sospetto deve essere comunicato, per iscritto, all'autorità nazionale competente. In ogni altro caso, la banca non potrà opporsi al rimborso immediato.


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Agenzia delle Entrate, ora puoi correggere il 730 inviato sbagliato senza sanzioni entro il 22 giugno: ecco la procedura

Pubblicato il: 14/05/2026

È sera tardi; dopo una lunga giornata lavorativa sei seduto davanti al computer e, dopo aver ricontrollato per l'ennesima volta i numeri sul portale dell'Agenzia delle Entrate, premi finalmente il tasto Invia. Spegni il computer, convinto di aver archiviato anche per quest'anno la pratica con il Fisco. Poi, proprio mentre stai per addormentarti, ti ricordi improvvisamente di una fattura del dentista lasciata nel cassetto. Il timore è di aver perso dei soldi o di andare incontro a sanzioni amministrative per aver fornito dati incompleti.

C’è però una buona notizia. Il meccanismo odierno della dichiarazione dei redditi non è un sistema chiuso. Se in passato un errore materiale richiedeva l'intervento costoso di un intermediario o lunghe attese agli sportelli, oggi il contribuente, grazie alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ha la possibilità di resettare in autonomia la propria posizione fiscale con pochi clic, a patto di rispettare precisi limiti temporali e procedurali. Vediamo quali sono e cosa fare in caso di errori.

La possibilità di annullare il Modello 730 precompilato è soggetta a delle tempistiche. Esiste una data di scadenza tassativa che, per l'anno d'imposta in corso, è stata fissata al 22 giugno 2026. Entro questo termine, il cittadino che si accorge di una svista può decidere di revocare la trasmissione già effettuata, senza dover fornire giustificazioni e senza subire alcuna penalità economica. Tuttavia, è importante sapere che l'operazione di annullamento tramite la procedura semplificata può essere eseguita una sola volta per ogni stagione dichiarativa.

La ratio di questa restrizione risiede nell’esigenza di fissare i flussi di dati che l'Agenzia delle Entrate deve inviare ai sostituti d'imposta, ovvero i datori di lavoro o gli enti pensionistici, affinché possano effettuare i conguagli nelle buste paga o nei cedolini della pensione a partire dal mese di luglio. Superata la data del 22 giugno, il sistema tiene conto delle informazioni ricevute per permettere l'avvio delle operazioni di rimborso o di addebito delle tasse, rendendo necessario l'utilizzo di strumenti diversi e più strutturati per eventuali correzioni successive.

Per procedere alla cancellazione della dichiarazione già inviata non occorre inviare raccomandate o comunicazioni formali. Tutto avviene all'interno dell'area riservata del portale istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, alla quale si accede tramite le proprie credenziali digitali, come lo Spid, la CIE o la CNS. Una volta entrati nella sezione dedicata alla precompilata, il sistema riconoscerà automaticamente che esiste già un modello trasmesso, mostrando lo stato della pratica come inviata. In questa schermata apparirà l'opzione specifica per l'annullamento dell'invio.

Dopo aver confermato la volontà di procedere, il software avvierà una procedura di reset che porterà lo stato della dichiarazione in una fase di annullamento. È onere del contribuente verificare, nelle ore successive, che il sistema abbia effettivamente generato una ricevuta telematica di annullamento.

Un aspetto tecnico di grande rilievo riguarda le conseguenze dell'annullamento sui versamenti. Qualora la dichiarazione originaria avesse generato un debito d'imposta, portando alla creazione di un Modello F24 per il pagamento, l'operazione di revoca annullerà automaticamente anche quel documento di versamento, a patto che il pagamento non sia già stato autorizzato tramite il portale stesso.
Per quanto riguarda il contenuto del modello, il contribuente potrà decidere di ripartire dall'ultima versione che aveva modificato manualmente, correggendo solo il singolo dato errato, oppure potrà scegliere di ripristinare integralmente i dati originali proposti inizialmente dall'Agenzia.

Scaduto il termine del 22 giugno, non è più possibile fruire della procedura di annullamento rapido. Se l’errore ha danneggiato il contribuente – perché, ad esempio, sono state omesse spese detraibili che avrebbero aumentato il rimborso – la soluzione risiede nel Modello 730 Integrativo. Questa opzione può essere esercitata entro il 25 ottobre ma, a differenza della precompilata standard, richiede necessariamente il supporto di un CAF o di un professionista abilitato.

Situazione diversa qualora l'errore sia a svantaggio dello Stato, ad esempio per la mancata dichiarazione di un reddito. In questo scenario, per evitare accertamenti futuri, è necessario presentare un Modello Redditi Persone Fisiche, definito correttivo, entro il 30 novembre. Sebbene questa strada possa comportare il pagamento di interessi o piccole sanzioni, l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso permette di regolarizzare la propria posizione con esborsi minimi, dimostrando la buona fede del contribuente che si corregge spontaneamente prima dell'intervento del fisco.

Prima di procedere alla seconda trasmissione definitiva, è opportuno verificare attentamente tutti i dati inseriti. Particolare attenzione va riservata al prospetto di liquidazione, denominato Modello 730-3, che riassume se il risultato finale della dichiarazione è a credito o a debito. È buona norma verificare con attenzione le spese sanitarie, ricordando che alcune fatture potrebbero mancare se, in passato, è stata esercitata l'opposizione all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria.

Allo stesso modo, occorre prestare attenzione ai tetti massimi di detraibilità per le spese veterinarie o d'istruzione, che subiscono spesso variazioni normative annuali. Un ultimo controllo riguarda i dati del sostituto d'imposta. Se nel corso dell'anno precedente o nei primi mesi di quello attuale si è cambiato datore di lavoro, è necessario assicurarsi che il conguaglio venga indirizzato all'azienda presso cui si è attualmente in forza.


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Concorsi pubblici, oltre 4.800 posti in Polizia, Vigili del Fuoco, sanità e alta tecnologia in scadenza a fine maggio

Pubblicato il: 14/05/2026

La ricerca della stabilità occupazionale rappresenta un’esigenza comune a molti professionisti che si trovano a un bivio della propria carriera. Spesso, dopo anni trascorsi nel settore privato, nasce la volontà di partecipare a concorsi pubblici per garantire a se stessi e alla propria famiglia una prospettiva di lungo termine. Tuttavia, la complessità burocratica e l’enorme mole di informazioni possono rendere difficile identificare il bando giusto o la data di scadenza corretta. Nel mese di maggio 2026 chiudono numerosi bandi, dalla sicurezza nazionale alla sanità, fino all'eccellenza tecnologica e finanziaria dello Stato.

Il calendario dei concorsi entra nel vivo il 14 maggio 2026, data ultima per presentare la domanda presso l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lodi (ASST), in Lombardia. Questa amministrazione ha messo a bando 11 posizioni con contratto a tempo indeterminato, destinate a infermieri ed elettricisti.

Il giorno dopo, il 15 maggio 2026, scade il termine per partecipare alle selezioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la sede di Roma. In questo caso, l’ente ricerca 2 collaboratori tecnici diplomati attraverso una procedura che prevede la valutazione dei titoli, ovvero l’analisi comparativa delle esperienze e dei titoli di studio posseduti, seguita da una prova orale.

La giornata del 20 maggio 2026 rappresenta un vero e proprio spartiacque per migliaia di candidati, poiché in questa data convergono tre importanti selezioni.

La Polizia di Stato chiude il bando per 220 Commissari, un ruolo di elevata responsabilità nella carriera dei funzionari, per il quale è richiesta la laurea magistrale in materie giuridiche. Contemporaneamente, la Scuola Normale Superiore di Pisa ricerca esperti nell'area tecnico-informatica da inserire stabilmente nei propri servizi ICT.
Nello stesso giorno si conclude anche la procedura indetta dalla Provincia di Parma per istruttori e funzionari amministrativo-contabili. Quest'ultima selezione è finalizzata alla creazione di un elenco di idonei, uno strumento flessibile che permette all'ente e ai comuni convenzionati di attingere rapidamente a professionisti qualificati, che abbiano superato una prova scritta con un punteggio minimo di ventuno trentesimi.

Proseguendo verso la fine del mese, il 22 maggio 2026 vede la scadenza di due procedure di alto profilo tecnico e istituzionale.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è alla ricerca di 8 vicedirettori informatici laureati per gestire le complesse reti digitali del soccorso pubblico.
Nella stessa giornata, si chiude il bando presso la Corte dei Conti per 36 funzionari laureati, che potrebbero aumentare fino a 46 unità in base alle necessità organiche. Questa selezione è aperta a profili giuridici, informatici e ingegneristici, prevedendo l'inserimento in una struttura cardine per il controllo della finanza pubblica.

Pochi giorni dopo, il 26 maggio 2026, scade il termine per il concorso riservato ai ruoli speciali dell'Aeronautica Militare. L'Arma Azzurra mette a disposizione 108 posti per ufficiali in servizio permanente nei settori delle armi, del genio e del commissariato, rivolgendosi a chi ha già maturato esperienza nelle forze armate o possiede titoli accademici specifici.

Il 28 maggio 2026 si chiudono le candidature per due settori chiave, ossia quello finanziario e quello sanitario regionale.
La Banca d'Italia ricerca 50 esperti e assistenti ICT per il polo tecnologico di Frascati.
Nello stesso giorno, si chiude la procedura indetta dall'Azienda USL della Valle d'Aosta per 76 posti tra infermieri e tecnici sanitari. È importante ricordare che in questa regione vige l'obbligo dell'accertamento del bilinguismo, una prova specifica volta a verificare la conoscenza della lingua francese o italiana, necessaria per assicurare il servizio in un contesto tutelato da norme speciali di autonomia.

Infine, il mese si conclude il 29 maggio 2026 con il bando più imponente a livello di posti, ossia la selezione per 4.400 Allievi Agenti della Polizia di Stato. Questa procedura, aperta a cittadini civili diplomati sotto i 26 anni e a volontari delle forze armate, rappresenta la porta d'accesso principale per chi desidera indossare l'uniforme.


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Nuovo Codice della Strada, ora perdi il doppio dei punti per una distrazione se sei neopatentato: nuove regole aggiornate

Pubblicato il: 13/05/2026

Conseguire la patente è solo il punto di partenza. Per i successivi tre anni, ogni infrazione commessa alla guida non costa i punti ordinari previsti dal Codice della strada: ne costa il doppio. È il cosiddetto raddoppio della decurtazione, disciplinato dall'articolo 126 bis del Codice della Strada, che rimane in vigore nel sistema della patente a punti anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 177 del 25 novembre 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 14 dicembre 2024.
Tradotto in termini concreti: chi ha meno di tre anni di patente e viene sanzionato per una violazione che, a un conducente esperto, costerebbe 3 punti, ne perde 6. Una decurtazione da 5 diventa 10. Una da 8 può arrivare a 16. Ogni neopatentato parte da un saldo di 20 punti, e con queste proporzioni basta una singola infrazione grave per perderne la maggior parte in un colpo solo.
Le violazioni più insidiose, però, non sono quelle eclatanti come la guida in stato di ebbrezza o il sorpasso su doppia riga continua. Sono le abitudini quotidiane che si insinuano silenziosamente: il telefono tenuto in mano per qualche secondo, la cintura non allacciata, l'eccesso di velocità di pochi chilometri orari ripetuto sistematicamente, la distanza di sicurezza insufficiente, la distrazione a un incrocio. Episodi che sembrano minori, ma che per un neopatentato possono diventare devastanti sul piano del punteggio.
Le regole sulle decurtazioni multiple e il tetto massimo
Quando in un unico episodio vengono accertate più infrazioni contemporaneamente, il Codice della Strada fissa un limite: possono essere decurtati al massimo 15 punti in una sola occasione. Sembra una protezione, ma ha un'eccezione importante e spesso sottovalutata. Se tra le violazioni contestate ce n'è una che comporta la sospensione o la revoca della patente, il tetto dei 15 punti salta del tutto: vengono sottratti tutti i punti previsti per ciascuna violazione, senza alcun limite complessivo.
Va, poi, chiarito che la decurtazione colpisce sempre e soltanto il conducente che era al volante al momento dell'infrazione, non il proprietario del veicolo in modo automatico. Questo diventa particolarmente rilevante nel caso delle infrazioni rilevate a distanza – autovelox, varchi elettronici, telecamere – dove il verbale viene notificato al proprietario dell'auto.
In queste situazioni il proprietario è tenuto a comunicare chi guidava. Se alla guida c'era un neopatentato, la decurtazione si applica con il regime di raddoppio tipico dei primi tre anni. Chi non comunica i dati del conducente incorre in una sanzione economica più alta, ma questo non trasferisce automaticamente la perdita di punti sul proprietario stesso.
Un elemento di tutela – almeno sulla carta – è che la decurtazione non può mai portare il saldo al di sotto dello zero: al massimo lo azzera. Non esiste il punteggio negativo. Ma azzerare il saldo significa attivare automaticamente la procedura di revisione della patente, che ha conseguenze molto concrete.
Le nuove limitazioni per i neopatentati dopo la riforma
La riforma del Codice della Strada ha inciso in modo diretto anche sui veicoli che i neopatentati possono guidare. Per i titolari di patente B nei primi tre anni, è vietata la guida di autoveicoli con potenza specifica superiore a 75 kW per tonnellata di massa. Per i veicoli di categoria M1 – autovetture, incluse quelle elettriche e ibride plug-in – è previsto anche un limite di potenza massima pari a 105 kW.
Rispetto al regime precedente, la soglia di potenza si è alzata, ma rimane comunque un confine preciso che delimita la gamma di veicoli accessibili nelle fasi iniziali. La logica del legislatore è chiara: ridurre il rischio che un conducente inesperto si trovi a gestire una vettura dalla risposta eccessivamente reattiva, soprattutto in situazioni di emergenza o traffico intenso.
A questo si aggiungono i limiti di velocità specifici, previsti dall'art. 117 del Codice della strada, validi per i primi tre anni dal conseguimento delle patenti A2, A, B1 e B: non si possono superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Chi viaggia a velocità superiori su questi tratti non solo rischia una multa ordinaria, ma subisce la decurtazione raddoppiata prevista per la categoria. Il combinato disposto di limite di velocità e raddoppio dei punti rende le violazioni su strade veloci particolarmente costose per un neopatentato.
Quando il punteggio si azzera: la revisione e il recupero
Il momento più critico per un neopatentato non è la singola multa, ma il suo possibile effetto cumulato. Immaginiamo un conducente al suo primo anno di patente che, in un unico controllo, venga fermato per essere passato con semaforo rosso e per non avere la cintura allacciata. Entrambe le decurtazioni vengono raddoppiate. Se le violazioni accertate contemporaneamente non prevedono sospensione della patente, si applica il tetto massimo di 15 punti; altrimenti il conteggio supera quel limite. Da un saldo iniziale di 20 punti si può scendere a zero – o quasi – in una sola fermata.
Quando il punteggio tocca lo zero si attiva la revisione della patente: il conducente deve dimostrare di possedere ancora i requisiti tecnici e teorici necessari per guidare, sostenendo nuovamente gli esami previsti. Per un neopatentato che si trova in questa situazione entro i primi anni, questo significa rimettere in discussione il titolo appena ottenuto, con costi economici e di tempo tutt'altro che trascurabili. Se il conducente non si presenta agli accertamenti o non li supera, la patente resta sospesa fino alla regolarizzazione della propria posizione.
Per chi non ha azzerato il punteggio, ma ha subìto decurtazioni significative, esistono due possibilità di recupero. La prima è automatica: in assenza di ulteriori infrazioni con decurtazione, il sistema riconosce un incremento progressivo del punteggio. Per i conducenti che hanno già almeno 20 punti è previsto un bonus periodico fino al massimo consentito di 30 punti, con modalità parzialmente diverse per i neopatentati nel periodo triennale.
La seconda strada passa dai corsi di recupero punti presso autoscuole o centri autorizzati: permettono di recuperare punti entro i limiti previsti per la propria categoria, ma non cancellano le violazioni già registrate e non annullano le sanzioni accessorie già applicate. Per monitorare in tempo reale il proprio saldo, è sufficiente accedere al Portale dell'Automobilista tramite SPID nell'area riservata.


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Separazione, puoi ricevere fino a 500 euro al mese per l’affitto se il giudice ti ha fatto lasciare casa: Piano Casa 2026

Pubblicato il: 13/05/2026

La separazione legale o il divorzio non rappresentano soltanto una frattura affettiva, ma spesso anche l'inizio di una serie di problemi e difficoltà economiche con conseguenze sulla stabilità abitativa. Immaginiamo il caso di un genitore che, a seguito di un provvedimento del Tribunale, si trovi a dover lasciare la casa familiare dove restano a vivere l’ex coniuge e i figli.

Nonostante l’uscita dall'abitazione, questo genitore continua a sostenere la propria quota di mutuo o a contribuire alle spese di un immobile in cui non abita più, dovendo contemporaneamente reperire una nuova sistemazione dignitosa per se stesso. Questa pressione economica, che si aggiunge all'assegno di mantenimento, porta molti cittadini a vivere, loro malgrado, in una condizione di precarietà estrema, rendendo talvolta impossibile persino disporre di uno spazio adeguato a trascorrere il tempo con i propri figli durante i fine settimana.
Per rispondere a questa emergenza sociale, il governo sta approntando una misura specifica da inserire nel Piano Casa, volta a fornire un contributo finanziario per sostenere le spese di locazione.

L’intervento prevede una programmazione economica pluriennale, con uno stanziamento complessivo di 60 milioni di euro. Questa somma è destinata a coprire l’arco temporale che va dal 2026 al 2028, con una ripartizione annua di 20 milioni di euro. L’obiettivo dichiarato è quello di intercettare una platea di circa 15mila beneficiari nel corso del triennio, offrendo un sussidio che dovrebbe oscillare tra i 400 e i 500 euro mensili per la durata massima di un anno.

La misura trova il proprio riferimento normativo nella Legge di Bilancio 2026, che ha istituito un fondo dedicato esclusivamente al sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati. È importante sottolineare che, nonostante la chiara volontà politica, l'operatività della norma è subordinata all'emanazione di un apposito decreto ministeriale, che avrà il compito di definire i dettagli procedurali, i termini per la presentazione delle domande e i criteri di priorità per l'assegnazione dei fondi.

Il bonus è rivolto ai genitori che, in seguito a una sentenza di separazione o divorzio, non risultano assegnatari della casa familiare. In molti casi, infatti, l'abitazione viene assegnata al genitore collocatario dei figli per garantire a questi ultimi la continuità ambientale. Il genitore costretto a lasciare casa si trova, quindi, in una posizione di svantaggio.
Un ulteriore requisito fondamentale riguarda la presenza di figli a carico. Secondo le prime indicazioni normative, il sostegno è previsto per i genitori con uno o più figli che non abbiano ancora compiuto i 21 anni di età. Questo limite anagrafico si allinea con le recenti riforme del diritto di famiglia e con le disposizioni relative all'Assegno Unico Universale, riconoscendo che la dipendenza economica dei figli spesso prosegue oltre la maggiore età, specialmente nel percorso di studi o nella ricerca della prima occupazione.

Restano, comunque, da definire ancora alcuni requisiti tecnici che saranno chiariti dalle circolari applicative. È altamente probabile che l’accesso al contributo sia condizionato al possesso di un ISEE entro determinate soglie.
Oltre all'indicatore reddituale, il futuro decreto potrebbe introdurre criteri di preferenza basati sulla situazione abitativa specifica, come la coesistenza di un mutuo ancora in corso sulla casa familiare assegnata all'altro coniuge. La ratio della norma è, infatti, quella di evitare che il genitore non assegnatario finisca in una condizione di povertà a causa del raddoppio delle spese abitative.


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