Pubblicato il: 06/03/2026
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Pubblicato il: 06/03/2026
Pubblicato il: 05/03/2026
Pubblicato il: 05/03/2026
Nel caso di specie la struttura privata “Nuovo Mondo” dedicata ai servizi per l’infanzia non era in regola con le autorizzazioni necessarie e per questo ne era stata disposta la chiusura a novembre con ordinanza del Comune di Torino. Già nel 2018 l’amministrazione piemontese aveva rilevato che il nido non era autorizzato, invitando la proprietaria a regolarizzare la posizione, ma senza ulteriori interventi per anni. Nell’autunno 2025, in seguito a controlli dell’Asl e della Polizia municipale, è arrivato il provvedimento di cessazione immediata dell’attività. Le famiglie, colte di sorpresa, si sono trovate da un giorno all’altro senza un servizio essenziale, con notevoli difficoltà nel trovare alternative a metà anno scolastico.
In un primo momento l’Inps aveva sospeso l’erogazione del bonus e successivamente richiesto la restituzione delle somme già versate, sostenendo che fossero state percepite indebitamente. Per alcune famiglie la cifra superava i 10mila euro. I genitori hanno però evidenziato la loro buona fede: l’asilo operava da oltre dieci anni in centro città e non esiste un registro pubblico facilmente consultabile per verificare le autorizzazioni delle strutture.
Peraltro, a rendere la vicenda ancora più amara è stato il tono di una risposta inviata a una madre tramite i canali ufficiali dell’Istituto previdenziale, in cui si citava il proverbio “fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio”, suggerendo che i genitori avrebbero dovuto informarsi meglio per non “restare gabbati”. Un passaggio verbale, questo, giudicato inappropriato dalla diretta interessata.
L’Istituto ha poi spiegato che i servizi per l’infanzia sono gestiti dai Comuni secondo normative regionali e che, nella domanda per il bonus, spetta ai richiedenti dichiarare che la struttura sia in regola. I controlli avvengono successivamente e, in caso di irregolarità, i pagamenti vengono sospesi.
Tuttavia, dopo aver valutato il caso, l’Inps ha deciso di non procedere al recupero delle somme, riconoscendo la buona fede delle famiglie coinvolte.
Ancora, l’INPS si è dissociato dalla modalità espressiva utilizzata e ha presentato le proprie scuse, sottolineando che non rispecchia gli standard comunicativi dell’Istituto.
Pubblicato il: 05/03/2026
Il principio ribadito è molto preciso. In materia di responsabilità di cui all'art. 2051 del c.c., una volta accertato il collegamento causale tra la cosa in custodia e il danno, non basta evocare una generica distrazione del danneggiato, per potersi parlare di caso fortuito o, comunque, per escludere l'obbligo di risarcimento danni da parte del custode.
La vicenda trae origine da un infortunio occorso più di dieci anni fa. Una condomina, mentre scendeva le scale comuni che conducevano al piano interrato e ai box, cadeva riportando una frattura del terzo medio della tibia e del malleolo peroniero. Come accertato in corso di causa, il trauma richiedeva una serie di attività medico-specialistiche, oltre all'accesso al pronto soccorso per le prime cure. In particolare, a un intervento chirurgico era seguito un lungo periodo di convalescenza e riabilitazione.
Nel giudizio di primo grado, mirato a ottenere il risarcimento danni non patrimoniali dal condominio, la danneggiata attrice sosteneva che l'incidente fosse stato causato dallo sgretolamento istantaneo di un gradino, in un contesto di generale ammaloramento della scalinata tra presenza di muffa, vegetazione e distacco della malta cementizia.
In primo grado, il tribunale rigettava la domanda della donna, ritenendo:
Inoltre, secondo un recente orientamento giurisprudenziale – ricorda la corte territoriale – la responsabilità del custode è altresì esclusa: "a fronte di una condotta della vittima gravemente colposa, pur priva dei caratteri della eccezionalità ed anomalia tipici del caso fortuito, che esplichi però un'efficacia causale esclusiva, tale da relegare la res a mera "occasione" dell'evento".
In ogni caso, la disattenzione generica del danneggiato – o il richiamo alla maggiore attenzione esigibile – non bastano a escludere la responsabilità del custode. Come emerso nel corso del procedimento:
Infatti, non si tratta di una condotta abnorme, o imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale e liberare il custode dalla responsabilità risarcitoria. La cosa, in questo caso il gradino deteriorato, non era una mera occasione del danno, ma causa efficiente dell'evento.
Concludendo, le implicazioni pratiche di questa sentenza invitano a ricordare sempre i rischi che gravano sul condominio, in quanto custode delle parti comuni. E, come spiega la Corte d'Appello, lo stato di degrado strutturale delle scale integra un'anomalia rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. Agli amministratori, l'esito della vicenda in oggetto ricorda che la manutenzione delle parti comuni non è solo oggetto di un obbligo gestionale, ma una forma essenziale di prevenzione del contenzioso.
Pubblicato il: 05/03/2026
Lo strumento:
Cosa cambia dal 2027?
Dal 2027 entreranno in vigore nuovi adeguamenti dell’età pensionabile legati all’aumento della speranza di vita. Questo avrà effetti diretti anche sull’isopensione.
Non potranno essere autorizzati programmi di esodo se la maturazione dei requisiti pensionistici avviene oltre il periodo massimo coperto dallo strumento. In questi casi, le domande saranno respinte, con comunicazione sia all’impresa sia al lavoratore interessato.
Inoltre, dal 1° gennaio 2027 terminerà il regime transitorio che consentiva l’anticipo fino a sette anni: l’anticipo massimo tornerà, quindi, a quattro anni.
È previsto un primo aumento dei requisiti di un mese nel 2027 e di ulteriori due mesi nel 2028, con possibili adeguamenti successivi in base all’andamento demografico.
Questi slittamenti vengono considerati nelle simulazioni previdenziali per determinare la data effettiva di accesso alla pensione.
In definitiva, l’isopensione resta uno strumento utile per la gestione degli esuberi, ma dal 2027 diventerà meno flessibile e richiederà una pianificazione ancora più attenta da parte delle aziende.
Pubblicato il: 04/03/2026
Pubblicato il: 04/03/2026
Ricorrendo entrambi i requisiti – medico-legale e assicurativo – l’assegno è calcolato secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; qualora esso risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, l’assegno è integrato, «nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale».
Con la sentenza n. 94, depositata il 3 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di integrazione al minimo per gli assegni di invalidità calcolati con il solo sistema contributivo.
È "irragionevole e discriminatorio" – e, pertanto, in contrasto con l’art. 3 Cost. – distinguere tra sistema retributivo e contributivo per il calcolo dell’assegno ordinario di invalidità, per consentire poi l’integrazione al minimo solo nel primo caso, "tanto più che il sistema contributivo sarebbe tendenzialmente meno favorevole e più restrittivo rispetto a quello retributivo".
Tuttavia, la dichiarata illegittimità della disposizione non ha effetto retroattivo: chi ha percepito un importo più basso in passato non riceverà arretrati.
Sul punto, con la circolare 25 febbraio 2026, n. 20, l’Istituto previdenziale INPS chiarisce che possono beneficiare dell’integrazione anche i titolari di assegni ordinari di invalidità contributivi, inclusi coloro che hanno scelto l’opzione contributiva o che percepiscono l’assegno nella Gestione Separata.
L’integrazione viene riconosciuta quando l’importo dell’assegno risulta inferiore al trattamento minimo previsto, pari a 611,85 euro. Restano validi i limiti di reddito: se vengono superati, l’integrazione cessa.
La nuova disciplina si applica a partire dal 1° agosto 2025, purché siano stati comunicati i redditi rilevanti, dichiarati in via presuntiva. In caso contrario, è necessario presentare una domanda di ricostituzione reddituale per la comunicazione dei redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione.
La circolare ricorda anche che l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dei requisiti di legge. Per le pensioni contributive, la trasformazione non dà diritto all’integrazione al minimo e l’importo della pensione non può essere inferiore a quello dell’assegno (al netto dell’eventuale integrazione).
Le domande presentate dopo la pubblicazione della sentenza, così come quelle già giacenti, saranno esaminate secondo le nuove regole. Chi aveva ricevuto un precedente diniego può chiedere il riesame, salvo che non vi sia una sentenza definitiva.
Pubblicato il: 04/03/2026
Pubblicato il: 04/03/2026
Pubblicato il: 03/03/2026