Pubblicato il: 02/10/2024
La necessità dell’intervento normativo è stata ravvisata in ragione della persistenza, nel nostro Paese, di livelli troppo elevati di incidentalità. La Relazione illustrativa al disegno di legge evidenzia che vi è stato un aumento degli incidenti del 28,4 per cento e dei morti del 20 per cento. L’aumento dei sinistri si è esteso anche alla nuova forma di trasporto costituita dai veicoli di micro-mobilità elettrica.
Fra le nuove disposizioni si analizzano, ora, quelle dettate in materia di tutela delle persone con disabilità.
Attraversamento pedonale
Il testo di riforma prevede misure per facilitare l’attraversamento pedonale delle persone con disabilità visiva. In dettaglio, si modifica l’art. 41, comma 5, primo periodo del Codice della strada prevedendo che, al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva, gli attraversamenti pedonali semaforizzati possano essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci, nonché di guide tattili a pavimento idonee all'individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche.
Si ricorda che il richiamato comma 5 dell’art. 41 prevede, attualmente, che gli attraversamenti pedonali semaforizzati possano essere genericamente dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:
- rosso: con significato di arresto, non consente ai pedoni di effettuare l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
- giallo: con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale, consente ai pedoni che si trovano all'interno dell'attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
- verde: con significato di via libera, consente ai pedoni l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.
Sosta dei veicoli
L’art. 23 del testo di riforma reca diverse modificazioni con riferimento alla sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità. In particolare, si interviene sull’art. 188, comma 3-bis, al fine di riconoscere la gratuità della sosta per le persone con disabilità senza condizioni. Si esclude, quindi, la necessità che la sosta gratuita per i disabili sia subordinata all’indisponibilità di stalli a loro riservati. Con la novella il citato comma 3-bis – nella versione riformulata – prevede infatti: "Ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, fermi restando gli stalli a essi riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento".
Inasprimento delle sanzioni
Parallelamente, la riforma inasprisce le sanzioni pecuniarie e accessorie previste per violazioni relative a sosta e fermata, di cui all’art. 158 del Codice della strada. In particolare viene novellato il comma 4-bis dell’art. 158 citato, che definisce le sanzioni per la sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli.
Attualmente è prevista per queste violazioni, dal comma 4-bis dell’articolo 158, la sanzione amministrativa da € 80 a € 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 165 a € 660 per i restanti veicoli. Con la novella le sanzioni verranno così incrementate:
- per le violazioni da parte di ciclomotori e motoveicoli, le sanzioni vanno da € 165 a € 660;
- per le violazioni da parte dei restanti veicoli, le sanzioni vanno da € 330 a € 990.
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