Pubblicato il: 27/09/2024
Secondo quanto dettato dalla circolare, la rivalutazione, che decorre dal 1° luglio 2024, tiene conto di un incremento del 5,4%, calcolato dall’Istat rispetto all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’aggiornamento annuale delle prestazioni da parte dell’INAIL, stabilito dalla Legge di stabilità del 2016 e dal decreto legislativo n. 38 del 2000, prevede che gli importi siano rivisti ogni anno a partire dal 1° luglio, tenendo conto delle variazioni dei prezzi al consumo. Per il 2024, la percentuale di aumento registrata è del 5,4% e sarà applicata ai salari di riferimento per il calcolo delle rendite da liquidare.
Questa misura serve a preservare il potere d’acquisto di chi è stato colpito da infortuni o malattie correlate al lavoro, permettendo alle prestazioni economiche erogate di essere allineate all’aumento del costo della vita.
I comparti interessati dalla rivalutazione sono quello industriale, agricolo e della navigazione. Inoltre, tra i beneficiari rientrano anche i medici che, nello svolgimento della prestazione lavorativa, sono esposti a radiazioni ionizzanti. In particolare, lo scopo della rivalutazione è quello di aggiornare le somme erogate con le indennità economiche per infortuni, tenendo conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo, garantendo così un adeguamento alle condizioni economiche attuali.
Nel campo dell’industria, la retribuzione media giornaliera, usata per determinare il minimo e il massimo degli stipendi annuali, è stata stabilita a 96,47 euro. Di conseguenza, gli importi annuali sono i seguenti:
- retribuzione minima annuale: 20.258,70 euro;
- retribuzione massima annuale: 37.623,30 euro.
- comandanti e capi macchinisti: 54.177,55 euro;
- primi ufficiali di coperta e di macchina: 45.900,43 euro;
- altri ufficiali: 41.761,86 euro.
Infine, la retribuzione convenzionale annuale per i medici radiologi e altri professionisti del settore sanitario esposti a radiazioni ionizzanti è stata determinata in 66.366,14 euro.
Nella stessa circolare, l’INAIL ha comunicato anche la revisione di altre prestazioni economiche.
Nei settori dell'industria, navigazione e agricoltura, l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti, in caso di decesso del lavoratore a causa di infortunio o malattia professionale, è stato portato a 12.240,02 euro.
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta sarà calcolata su una retribuzione giornaliera minima di 50,59 euro.
L'assegno destinato ai lavoratori gravemente invalidi, che necessitano di assistenza continua, è stato rivalutato e ora ammonta a 667,12 euro.
Gli importi per gli assegni mensili, variabili in base alla percentuale di inabilità, sono stati aggiornati come segue:
- Inabilità 50-59%: 374,32 euro (industria), 468,85 euro (agricoltura);
- Inabilità 60-79%: 525,18 euro (industria), 654,26 euro (agricoltura);
- Inabilità 80-89%: 975,08 euro (industria), 1.123,25 euro (agricoltura);
- Inabilità 90-100%: 1.502,25 euro (industria), 1.591,84 euro (agricoltura);
- Inabilità 100% + APC: 2.170,21 euro (industria), 2.259,30 euro (agricoltura).
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