Partita Iva compatibile con il lavoro occasionale, ecco come rispettare le regole per non avere problemi con il Fisco

Pubblicato il: 24/09/2024

Un libero professionista, titolare di partita Iva individuale, potrebbe trovarsi ad effettuare un lavoro occasionale in un campo del tutto diverso da quello della propria attività. Ad esempio, pensiamo a un medico che crea un sito internet per conto di un amico.

In questa ipotesi, come bisogna comportarsi con il Fisco?

La prima cosa da capire è se la partita Iva sia o meno compatibile con il lavoro occasionale.

L’attività professionale esercitata con partita Iva e il lavoro autonomo occasionale si differenziano principalmente per due requisiti:

  • l’attività svolta con partita Iva si caratterizza per la presenza di un’organizzazione professionale (per esempio, il soggetto ha uno studio professionale), mentre il lavoro occasionale si contraddistingue per la mancanza di tale elemento;
  • l’attività esercitata con partita Iva è caratterizzata dall’abitualità, mentre il lavoro occasionale è svolto in modo saltuario e sporadico.

Quindi, volendo semplificare, il lavoro autonomo occasionale si ha quando l’attività lavorativa viene esercitata in modo non abituale e senza un'organizzazione.

Dunque, il libero professionista, titolare di partita Iva, può svolgere un lavoro occasionale?

La risposta è , ma resta un problema fondamentale.

Come ci si deve comportare da un punto di vista fiscale?

In generale, un professionista (per esempio, avvocato, medico e così via) è tenuto sempre a fatturare i compensi che percepisce per l’esercizio della propria attività.

Però, quando si percepiscono compensi per un’attività occasionale, occorre fare attenzione.

Per capire se si rientri nel campo di applicazione dell’Iva, è fondamentale comprendere l’ambito di applicazione dell’attività occasionale rispetto all’attività professionale: cioè bisogna capire se la prestazione svolta rientra o meno nell’ambito dell’attività professionale.

Se un lavoro occasionalmente svolto è effettuato in un campo del tutto differente dall’attività professionale abituale, allora non si è nell’ambito di applicazione dell’Iva.

Per esempio, pensiamo di nuovo al medico che svolge un’attività legata alla realizzazione del sito web per un amico. In questa situazione, l’attività occasionale viene svolta in un ambito completamente diverso da quello dell’attività professionale abituale di medico.

In tal caso, non si rientra nell’ambito dell’applicazione Iva normale.

Ciò vuol dire che non ci sono doveri di fatturazione di questa operazione e, di conseguenza, sarà sufficiente rilasciare una ricevuta per lavoro autonomo occasionale.

Invece, cosa accade quando la prestazione autonoma occasionale rientra nel campo dell’attività principale?

Ad esempio, pensiamo a un avvocato che, occasionalmente, partecipa in qualità di relatore a conferenze in materie giuridiche.

Si tratta di un’ipotesi in cui il lavoro occasionale può essere considerato come un’estensione della normale attività principale (nell’esempio, quella legale).

In questi casi, da un punto di vista fiscale, si rientra nel campo di applicazione dell’Iva (d’altronde, è come se il soggetto avesse esercitato non un’attività autonoma occasionale, ma la sua abituale attività professionale).

Pertanto, in una situazione come quest’ultima, il soggetto potrà svolgere la prestazione occasionale usando la stessa partita Iva e il medesimo codice attività stabilito per l’abituale attività professionale.

Dunque, il lavoro occasionale è compatibile con la Partita IVA, ma come deve essere gestito dal punto di vista fiscale?

Quando il libero professionista con partita Iva svolge un’attività occasionale con ritenuta di acconto, è obbligatorio indicare i compensi per questa prestazione nella dichiarazione dei redditi, usando il quadro RL del Modello Redditi PF. I proventi delle attività occasionali si sommano con quelli che derivano dal quadro RE riguardanti le attività abituali.

Il reddito imponibile così determinato sconta la tassazione IRPEF, definendo l’imposta da cui bisogna poi detrarre le ritenute di acconto prodotte (sia quelle che provengono dall’abituale attività professionale, sia quelle che derivano dalle attività occasionali).


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