Pensioni, nuovo comunicato INPS, puoi lavorare anche se sei già in pensione: nuova data di scadenza per la dichiarazione

Pubblicato il: 24/09/2024

Si può svolgere lavoro professionale anche dopo la pensione?

La risposta è sì, anche se con alcune restrizioni. Infatti il D.L. n. 112/ del 2008 ha sancito la cumulabilità con i redditi da lavoro di tutte le pensioni di anzianità, di vecchiaia o anticipate.

In particolare sono escluse dall'obbligo di dichiarazione dei redditi – in quanto non soggette al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo – le seguenti categorie:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia. Al riguardo l’INPS ricorda che, per effetto dell’art. 72 L n. 388 del 2000, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
  • i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’art.19 del citato D.L. 112/2008;
  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circ. Inps 108/2008, par. 2);
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. circ. Inps n. 20/2001). Si precisa che, ai fini dei 40 anni, è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (cfr. messaggio Inps n. 4233/1999).

Per i pensionati non esclusi dal divieto, è obbligatorio invece presentare la dichiarazione reddituale.

Al riguardo, nel messaggio 19 settembre 2024, n. 3077, l’Inps stabilisce che i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2023, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, devono dichiarare entro il 31 ottobre 2024 (data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023) i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2023.

La dichiarazione deve essere presentata tramite il portale INPS, utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta di Identità Elettronica (CIE).

Il documento affronta anche casi particolari, come le indennità per attività socialmente utili o legate a cariche pubbliche elettive, che non sono considerate redditi da lavoro ai fini del cumulo.
L'Istituto previdenziale, inoltre, ricorda che l'articolo 10, comma 2, del D. Lgs n. 503 del 1992 stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, relativo al corrispondente anno.

Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità, che sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2023 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 7.383,22 euro.

I pensionati che omettano di dichiarare i redditi da lavoro autonomo possono incorrere in sanzioni che prevedono il pagamento di una somma pari all'importo annuo della pensione percepita.


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