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Separazione e divorzio: come si dividono le spese universitarie dei figli?

Famiglia - -
Separazione e divorzio: come si dividono le spese universitarie dei figli?
Le spese per l'università dei figli sono comprese nell'assegno di mantenimento oppure vanno rimborsate a parte? Ecco cosa dice la giurisprudenza.
Un argomento che suscita frequenti discussioni tra i genitori separati o divorziati è quello della ripartizione delle spese universitarie dei figli.
Per "spese universitarie" intendiamo sia le rette universitarie, sia le spese per i libri universitari, sia le eventuali spese di alloggio per gli studenti fuorisede.


Ma procediamo con ordine.
Le spese di cui parliamo rappresentano un costo sicuramente rilevante, per il loro importo: ciò potrebbe far pensare che si tratti di spese "straordinarie", ossia non comprese nell'assegno di mantenimento (stabilito in sede di separazione) o nell'assegno divorzile.
Com'è noto, infatti, le spese non comprese nel mantenimento vanno rimborsate a parte dal genitore che non le ha anticipate.


Si tratta di un tema sempre attuale per la sua rilevanza pratica e per l'impatto di questo tipo di costi sull'economia delle famiglie.
Tuttavia, la giurisprudenza già da tempo ha assunto una posizione molto chiara sulla questione.


In particolare, possiamo prendere come riferimento l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I Civile, n. 34100 del 12/11/2021.
In questa pronuncia la Suprema Corte ha ribadito una serie di principi già epressi da tempo.
Secondo tale orientamento, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.
La Corte ricorda che, in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie, è fondamentale operare la seguente distinzione:
  1. a) gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio; tali bisogni sono "certi", anche perché si ripetono nel tempo in maniera costante e prevedibile;
  2. b)le spese che sono, invece, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare.
Ora, nel caso di specie oggetto della pronuncia della Cassazione, il giudice di merito aveva escluso le spese universitarie da quelle "ordinarie", senza però evidenziare i caratteri di imprevedibilità e imponderabilità, necessari per includerle tra le spese straordinarie.
Le spese universitarie, viceversa, non hanno carattere di eccezionalità o imprevedibilità e sono, anzi, quantificabili in anticipo; pertanto, devono ritenersi comprese nell'assegno di mantenimento o divorzile.


Cosa fare, però, se l'assegno mensile stabilito in sede di separazione o di divorzio non è più sufficiente per far fronte anche alle spese universitarie?
È possibile, infatti, che l'assegno mensile non riesca a coprire le aumentate esigenze dei figli. Ciò è perfettamente comprensibile: spessp l'assegno mensile viene stabilito quando i figli sono ancora piccoli e presentano bisogni diversi.
In tal caso, l'unica soluzione è chiedere al giudice la modifica delle condizioni di separazione (o di divorzio), proprio perché la situazione di fatto è cambiata rispetto al tempo in cui l'assegno era stato stabilito.


Nella pratica, comunque, non è sempre facile distinguere tra mantenimento, spese ordinarie e spese straordinarie: per orientarsi meglio, risultano utilissime le linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense e riprese dai protocolli redatti da molti tribunali.
Queste linee guida precisano, appunto, i criteri di distinzione tra i vari tipi di esborso e contengono anche un elenco esemplificativo, ma abbastanza esaustivo, delle varie voci di costo.
In particolare, le linee guida del CNF distinguono tra:
  1. a) spese comprese nell'assegno di mantenimento: per queste, ovviamente, nessun rimborso è previsto, proprio perché calcolate forfettariamente nell'assegno mensile;
  2. b) spese extra assegno "obbligatorie": si tratta di spese rimborsabili, di solito a carico di ciascun genitore nella misura del 50% (ma è possibile che il giudice abbia stabilito una percentuale diversa). Queste spese non richiedono il previo accordo tra i genitori;
  3. c) spese extra assegno che richiedono, invece, il previo accordo tra i genitori: dunque, se non concordate preventivamente, non saranno rimborsabili.
Veniamo, dunque, al problema della ripartizione delle spese per l'alloggio degli studenti fuorisede.
Proprio le linee guida del CNF inseriscono tali spese tra quelle che necessitano del preventivo accordo tra i genitori.
Attenzione, però: è possibile che i giudici si pronuncino in senso diverso. Così ha fatto, ad esempio, il Tribunale di Frosinone, con la sentenza n. 725/2022, che ha condannato un padre al rimborso di una quota delle spese di alloggio del figlio presso la città sede dell'università.
Il padre contestava la richiesta di rimborso, sostenendo di non aver acconsentito a sostenere i costi della locazione.
Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto legittima la richiesta di rimborso avanzata dalla madre del ragazzo, sulla base del criterio dell'interesse per il figlio delle spese per l'alloggio e di quella della proporzionalità degli esborsi rispetto alle condizioni economiche dei genitori.


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