La procedura liquidatoria per tutti i soggetti sovraindebitati: nomina del liquidatore, stato passivo semplificato, beni esclusi, ripartizioni, esdebitazione. Novità Correttivo Ter e Corte Costituzionale 2024.
Chi può accedere e quando scegliere la liquidazione controllata
La liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268–277 CCII) è la procedura concorsuale liquidatoria per i soggetti sovraindebitati non fallibili. Si distingue dalla liquidazione giudiziale (fallimento) perché si rivolge a soggetti di minori dimensioni e ha una disciplina semplificata con tempi tendenzialmente più rapidi.
Chi può accedervi
| Soggetto | Accesso | Note |
|---|---|---|
| Consumatori (persona fisica) | Sì | Anche quando non è possibile il piano del consumatore |
| Professionisti | Sì | Anche in aggiunta o in alternativa al concordato minore |
| Imprenditori sotto soglia | Sì | Quelli non soggetti a liquidazione giudiziale |
| Imprenditori agricoli | Sì | |
| Start-up innovative | Sì | Nei 4 anni dall’iscrizione |
| Soci illimitatamente responsabili | Sì | Procedura estesa ex art. 278 CCII |
| Creditori del debitore | Sì — su istanza | Possono chiedere l’apertura della liquidazione (art. 268, c. 2) |
Quando è preferibile alla liquidazione controllata
- Il debitore non è meritevole per il piano del consumatore (colpa grave)
- Il concordato minore non ha raggiunto la maggioranza dei creditori
- Il debitore preferisce una soluzione “chiusa” con cessazione dell’attività e ripartenza pulita
- Il passivo è talmente elevato che nessuna proposta concordataria è praticabile
- L’attivo è sufficiente a coprire almeno i costi della procedura
Cass. 18118/2025 — Rinuncia inammissibile: una volta aperta la liquidazione controllata, il debitore non può rinunciare unilateralmente alla procedura. L’inammissibilità della rinuncia tutela i creditori che hanno già maturato affidamento nella procedura in corso.
Apertura della procedura
1 Ricorso al Tribunale competente (art. 268 CCII)
Il ricorso può essere proposto: (a) dal debitore stesso; (b) da uno o più creditori; (c) dal pubblico ministero nei casi previsti dalla legge. Non è richiesta la preventiva predisposizione di un piano di ristrutturazione: è sufficiente l’allegazione dello stato di sovraindebitamento e dell’elenco del patrimonio.
Art. 268, c. 1 e 2 CCII — Apertura su istanza del debitore o dei creditori
2 Relazione OCC (art. 269 CCII)
A differenza delle procedure di ristrutturazione, nella liquidazione controllata la relazione OCC è più snella: accerta lo stato di sovraindebitamento, indica il patrimonio del debitore e le cause dell’indebitamento. Non è richiesta un’attestazione separata.
Art. 269 CCII — Relazione OCC per la liquidazione
3 Decreto di apertura e nomina del liquidatore (art. 270 CCII)
Il Tribunale collegiale pronuncia il decreto di apertura e nomina il liquidatore. Con il Correttivo Ter, il liquidatore è scelto nell’ambito dei soggetti iscritti nel registro OCC del distretto di residenza del debitore (nomina territoriale). Le misure protettive operano dal deposito del ricorso.
Art. 270 CCII — Nomina liquidatore (modificato dal Correttivo Ter)
Effetti del decreto di apertura: (a) i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive; (b) le ipoteche iscritte nei 90 giorni prima del deposito del ricorso sono inefficaci; (c) il debitore perde l’amministrazione dei propri beni che passa al liquidatore; (d) i debiti del debitore si considerano tutti scaduti ai fini del concorso.
Il liquidatore: poteri, obblighi e compenso
Chi può essere liquidatore
Il liquidatore è un professionista (avvocato, commercialista, esperto contabile) iscritto al registro degli OCC del distretto in cui ha sede il Tribunale competente. La nomina territoriale introdotta dal Correttivo Ter garantisce professionalità locale e prossimità alla procedura.
Poteri del liquidatore
- Amministrazione e custodia dell’intero patrimonio del debitore compreso nell’attivo
- Realizzazione dell’attivo mediante vendita dei beni o altri atti di liquidazione
- Insinuazione allo stato passivo in luogo del debitore per i crediti vantati dalla massa
- Impugnazione degli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore nei 5 anni precedenti (azione revocatoria; unico legittimato: Cass. 11447/2025)
- Proposizione di azioni di responsabilità contro terzi
Relazione semestrale (novità Correttivo Ter)
Il Correttivo Ter ha introdotto l’obbligo per il liquidatore di depositare una relazione semestrale sullo stato della procedura, sull’attivo realizzato e sulle prospettive di chiusura. La relazione è comunicata ai creditori e al giudice delegato. Prima del Correttivo Ter non vi era periodicità obbligatoria.
Compenso del liquidatore
Il compenso è determinato in misura percentuale sull’attivo realizzato, secondo le tabelle ministeriali. Il compenso del liquidatore e le spese della procedura sono crediti prededucibili ex art. 275-bis CCII (introdotto dal Correttivo Ter).
Cass. 11447/2025 — Solo il liquidatore può impugnare lo stato passivo:il debitore non ha legittimazione attiva per impugnare l’ammissione di un credito al passivo della liquidazione controllata. Solo il liquidatore, in qualità di rappresentante della massa, è legittimato. Il debitore può comunicare al liquidatore le proprie contestazioni affinché le faccia valere.
Stato passivo semplificato (art. 273 CCII)
Il Correttivo Ter ha riscritto l’art. 273 CCII introducendo uno stato passivo semplificato, con ridotto intervento del giudice delegato e procedure accelerate per i crediti non contestati.
Domanda di insinuazione (art. 272 CCII)
I creditori presentano domanda di insinuazione al passivo entro 90 giorni dall’apertura della procedura (Correttivo Ter: portato da 60 a 90 giorni). La domanda deve indicare: titolo del credito, importo (con separazione di sorte, interessi, spese), eventuale causa di prelazione, documenti giustificativi.
Formazione dello stato passivo semplificato
- Il liquidatore forma un progetto di stato passivo entro 30 giorni dalla scadenza del termine di insinuazione
- Il progetto è comunicato ai creditori che possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni
- In assenza di contestazioni, il giudice delegato approva il passivo con decreto non reclamabile
- In caso di contestazioni, il giudice delegato fissa udienza per la decisione
Crediti prededucibili (art. 275-bis CCII — novità Correttivo Ter)
Il Correttivo Ter ha introdotto l’art. 275-bis che disciplina organicamente i crediti prededucibili nella liquidazione controllata. Sono prededucibili:
- Compenso del liquidatore e spese della procedura
- Compenso dell’OCC e del gestore della crisi
- Compenso del legale del debitore (novità art. 6, c. 1, lett. d CCII)
- Crediti sorti nell’esercizio dell’attività del liquidatore per la gestione dell’attivo
- Debiti contratti dal liquidatore in funzione della procedura
Domande tardive:i creditori che non hanno presentato domanda nei 90 giorni possono insinuarsi tardivamente fino alla chiusura della procedura, ma i crediti tardivi sono soddisfatti solo se l’attivo è sufficiente dopo il soddisfacimento dei creditori tempestivi.
Beni compresi e beni esclusi dalla liquidazione
Beni soggetti a liquidazione
- Immobili (abitazioni, terreni, locali commerciali, box)
- Veicoli di valore (auto, moto non strumentali)
- Conti bancari per la parte eccedente il minimo vitale
- Investimenti finanziari (titoli, fondi, polizze finanziarie)
- Crediti del debitore verso terzi
- Beni aziendali (se attività è cessata)
- Quote societarie
- Beni acquistati in corso di procedura (sopravvenuto attivo)
Beni esclusi dalla liquidazione
- Beni assolutamente impignorabili (artt. 514, 515, 516 c.p.c.): anelli nuziali, letto e biancheria da letto, vestiti essenziali, libri necessari alla professione
- Stipendio/pensione nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia (quota impignorabile)
- Assegni alimentari percepiti dal debitore
- Strumenti indispensabili per l’esercizio dell’attività professionale (un computer, i libri professionali)
- TFR (entro i limiti di impignorabilità)
- Risarcimenti per danni alla persona
Corte Cost. n. 6/2024 — Liquidazione su soli redditi futuri: la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sull’art. 268 CCII, confermando che la liquidazione controllata può fondarsi esclusivamente su quote di stipendi/pensioni eccedenti il minimo vitale, anche in assenza di beni liquidabili. In tal caso la durata minima della procedura è di 3 anni per consentire l’acquisizione dei redditi sopravvenuti.
Beni sopravvenuti in corso di procedura
I beni acquisiti dal debitore dopo l’apertura della procedura (eredità, vincite, plusvalenze, liquidazioni) confluiscono nell’attivo se acquisiti prima della chiusura della liquidazione, al netto delle spese di conservazione e dell’importo necessario al mantenimento del debitore e della famiglia.
Ripartizioni dell’attivo e ordine di pagamento
Il liquidatore procede alle ripartizioni man mano che realizza l’attivo, senza attendere la chiusura della procedura. L’ordine di pagamento segue le cause di prelazione:
- Crediti prededucibili (compenso liquidatore, OCC, legale del debitore, spese procedurali)
- Crediti privilegiati speciali con prelazione su beni specifici (ipoteche, pegni, privilegi speciali) — soddisfatti sul ricavato del bene vincolato
- Crediti privilegiati generali (art. 2751-bis c.c.: crediti da lavoro, alimentari, tributari di rango privilegiato)
- Crediti chirografari in misura proporzionale al credito ammesso
- Crediti postergati (soci, finanziamenti postergati convenzionalmente)
Ripartizioni parziali:il liquidatore può effettuare ripartizioni parziali man mano che l’attivo è realizzato, trattenendo una riserva sufficiente a coprire i crediti contestati e le spese future della procedura. Non è necessario attendere la definitività dello stato passivo per le ripartizioni relative ai crediti non contestati.
Chiusura della procedura ed esdebitazione
Chiusura per insufficienza dell’attivo
Se il liquidatore verifica che l’attivo realizzato è insufficiente a soddisfare nemmeno le spese della procedura o i crediti prededucibili, chiede al Tribunale la chiusura anticipata per insufficienza d’attivo. In tal caso, i creditori non ricevono alcun pagamento e la procedura si chiude senza ripartizione.
Chiusura ordinaria
Realizzato tutto l’attivo e pagate tutte le ripartizioni possibili, il liquidatore presenta il rendiconto finale. Il giudice lo approva e pronuncia il decreto di chiusura.
Esdebitazione del meritevole (art. 278 CCII)
Con la chiusura della procedura, il debitore che ha cooperato con il liquidatore e non ha commesso atti in frode ai creditori ottiene l’esdebitazione: i debiti residui non soddisfatti dalla liquidazione vengono cancellati. Dal quel momento il debitore è liberato da ogni pretesa dei creditori concorsuali.
| Debiti cancellati con l’esdebitazione | Debiti non cancellati |
|---|---|
| Tutti i debiti chirografari non soddisfatti | Obbligazioni di mantenimento e alimenti |
| Residuo dei debiti privilegiati non coperti dall’attivo | Risarcimento danni da fatto illecito (lesioni personali, omicidio colposo) |
| Interessi maturati dopo l’apertura | Sanzioni penali e ammende |
| Debiti tributari non soddisfatti (tranne le eccezioni) | Debiti sorti per dolo o frode |
Esclusione dall’esdebitazione: se il debitore non ha cooperato con il liquidatore, ha occultato beni, ha compiuto atti in frode ai creditori o ha determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave, il Tribunale nega l’esdebitazione. In tal caso i debiti residui rimangono esigibili nei confronti del debitore.
Novità del Correttivo Ter (D.Lgs. 136/2024) per la liquidazione controllata
1. Termine insinuazione portato a 90 giorni (art. 272)
Il termine per presentare domanda di insinuazione al passivo è portato da 60 a 90 giorni dall’apertura della procedura. La modifica risponde alle difficoltà pratiche evidenziate dalla prassi, in cui molti creditori — soprattutto Fisco ed Enti previdenziali — non riuscivano a rispettare il termine originario.
2. Stato passivo semplificato (art. 273 riscritto)
L’art. 273 è stato integralmente riscritto per prevedere uno stato passivo semplificato. Per i crediti non contestati la formazione del passivo è automatizzata; il giudice interviene solo in caso di contestazioni. Riduzione significativa dei tempi rispetto alla previgente disciplina.
3. Nuovo art. 275-bis — Crediti prededucibili
Norma di raccordo che elenca organicamente i crediti prededucibili nella liquidazione controllata, eliminando le incertezze interpretative della disciplina previgente. Include espressamente i compensi del legale del debitore (art. 6, c. 1, lett. d CCII).
4. Nomina territoriale del liquidatore (art. 270)
Il liquidatore è nominato nell’ambito dei soggetti iscritti nel registro OCC del distretto del Tribunale competente. Prima del Correttivo Ter la nomina era libera, con possibili disomogeneità di competenza.
5. Relazione semestrale obbligatoria
Il liquidatore deve depositare ogni sei mesi una relazione sullo stato della procedura. La relazione è comunicata ai creditori, che possono così monitorare l’avanzamento della liquidazione. Prima era lasciata alla discrezione del giudice delegato.
Giurisprudenza di riferimento
Corte Costituzionale, 22 gennaio 2024, n. 6
La liquidazione controllata può essere aperta anche quando il patrimonio del debitore sia costituito esclusivamente da redditi futuri (quote di stipendio o pensione eccedenti il minimo vitale), senza beni da liquidare immediatamente. In tal caso la durata minima della procedura è di tre anni, necessari per consentire l’acquisizione delle utilità future al patrimonio liquidabile.
↳ Amplia significativamente l’accesso alla liquidazione per soggetti senza patrimonio immobiliare
Cass. Civ., 25 aprile 2025, n. 11447
Nella liquidazione controllata, la legittimazione attiva ad impugnare l’ammissione di crediti allo stato passivo spetta esclusivamente al liquidatore quale rappresentante della massa dei creditori. Il debitore non è legittimato a proporre autonomamente opposizione allo stato passivo per conto della massa; può soltanto segnalare al liquidatore le proprie contestazioni perché le faccia valere.
↳ Chiude il dibattito sulla legittimazione del debitore in liquidazione
Cass. Civ., 12 giugno 2025, n. 18118
La rinuncia del debitore alla procedura di liquidazione controllata, una volta aperta, è inammissibile. La procedura è nell’interesse dei creditori e dell’ordinamento, non solo del debitore, e non può essere rimessa alla disponibilità unilaterale di quest’ultimo.
↳ Conferma il carattere concorsuale e non disponibile della liquidazione
Cass. Civ., 25 marzo 2025, n. 7375
Le clausole bancarie che abbiano incrementato il passivo in violazione della normativa bancaria possono essere rilevate d’ufficio nell’ambito della verifica del passivo, con conseguente riduzione dell’importo da ammettere allo stato passivo della liquidazione controllata. Il liquidatore ha il dovere di eccepire la nullità delle clausole abusive.
↳ Strumento di riduzione del passivo bancario nella formazione dello stato passivo

